883985 88818247Lo Stalking è considerato un comportamento intenzionale e persistente con finalità di molestia nei confronti di un’altra persona. Le molestie possono consistere in continue ricerche di contatto (via telefonica, internet, postale) e anche in corteggiamenti ossessivi e minacciosi. Nelle fasi iniziali, la persona oggetto di attenzioni può non rendersi conto della condotta intrusiva e patologica dello stalker, e talvolta può anche capitare che la vittima di tali comportamenti sia addirittura sconosciuta al molestatore.

In risposta all’esperienza vissuta e in base alla personalità, alle capacità reattive e ad altri fattori psicologici, le vittime possono manifestare sintomi legati ad ansia, depressione, sintomi fobici e somatici che possono arrivare ad inficiare le normali attività quotidiane come lo studio, il lavoro, la vita affettiva e familiare.

La grave compromissione del funzionamento psicologico e personale in seguito a tali problematiche può causare una condizione di danno psichico o meglio “danno biologico di natura psichica” (cfr. Fornari U., Trattato di Psichiatria Forense 2013). Ai fini di poter accertare e valutare il danno si rende indispensabile sottoporre le presunte vittime ad indagine medico-legale e psichiatrico-psicologico forense, attraverso un iter peritale corredato da strumenti specifici che possano il più possibile oggettivare la presenza di dati clinici ed obiettivi riconducibili alle molestie denunciate.  

 A tal proposito, come di recente affermato dal Supremo collegio in materia di atti persecutori, c.d. stalking (art. 612-bis c.p.), affinché possa dirsi configurato il delitto in parola è indispensabile che la condotta dell'agente (lo stalker) abbia ingenerato nella vittima “a)  un grave e perdurante stato di ansia o di paura, b) un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto, o di persona comunque legata da relazione affettiva alla vittima, c) la costrizione del soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita"  (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, 24.3.2015, n. 20363).

L'elemento di novità, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, pertanto, non risiede negli elementi costitutivi della fattispecie criminosa (perdurante stato d'ansia, timore di subire un male ingiusto, cambio delle abitudini di vita), bensì negli strumenti per ricercare la prova dei suddetti elementi.

Si legge infatti nella sentenza su richiamata che ai fini della prova del rapporto causale tra condotta ed evento (concordemente ricondotto ad un generico "stato di stress, quantificabile e misurabile in base ad un criterio diagnostico omogeneo") è indispensabile ed imprescindibile che venga accertata la sussistenza di "disagio psichico nella vittima, disagio che comporti la rottura dell'equilibrio emotivo e la destabilizzazione della sua serenità" (ivi).

Il focus dei Giudici pertanto dovrà tendere alla verifica della sussistenza di uno stato di disagio direttamente collegato all'azione criminosa dello stalker che "non può essere affermata semplicemente sulla base delle allegazioni della persona offesa", non essendo ammissibile "con riferimento al reato in questione, una sorta di autodiagnosi da parte della pretesa vittima, anche perché neanche può essere trascurata l'ipotesi in cui la vittima stessa sia, di per sè e a prescindere dalla condotta dell'agente, un soggetto portatore di una patologia ansiosa, depressiva o di altra natura"(id.).

Ad analoghe conclusioni, in termini di strumenti di ricerca della prova, si addiviene con riferimento agli altri elementi costitutivi della fattispecie; si legge infatti in sentenza, "quanto all'eventuale cambiamento di abitudini di vita",  che deve essere significativononché diretta conseguenza della"costrizione che l'agente esercita sulla vittima" ("cambiare le proprie abitudini di vita, oppure subire il danno")e pertanto deve "essere ricostruibile e ben individuabile il nesso causale".

La pronuncia in commento sembra sollecitare i Pubblici Ministeri investiti delle indagini, prima, ed i Giudici del merito, poi, nonché gli stessi difensori, ad accertare la sussistenza dello "stato di stress" correlato all'azione delittuosa attraverso il ricorso allo strumento della consulenza tecnica/perizia medico-legale e psicologica, come del resto si è soliti fare, non a caso, quando l'accertamento della verità processuale necessiti di un approfondimento scientifico, sottratto per sua natura alle competenze del Giudice, sebbene questi resti sempre peritus peritorum.

Avv. Claudia C. Corsaro, Avvocato penalista

D.ssa Daniela Abbrescia 

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